diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 945 del 25/03/1972 (Rv. 357216 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA- LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE DI AMBEDUE I FORI FACOLTATIVI - NECESSITA - CONTESTAZIONE DEL SOLO FORUM SOLUTIONIS - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1972-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357216-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA- LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE DI AMBEDUE I FORI FACOLTATIVI - NECESSITA - CONTESTAZIONE DEL SOLO FORUM SOLUTIONIS - CONSEGUENZE.*

Nelle cause relative a diritti di obbligazione, poiche l'art 20 cod proc civ lascia all'attore la facolta di scelta per il giudice del luogo in cui l'obbligazione e sorta, e quello del luogo dove l'obbligazione deve eseguirsi, il convenuto nel primo atto difensivo non puo limitarsi a contestare l'individuabilita presso il giudice adito del forum destinatae solutionis, ma deve contestare anche la sussistenza del forum contractus. Pertanto, se il convenuto omette o ritarda la contestazione di questo ultimo foro, non puo sottrarsi alla conseguenza di vedere definitivamente radicata la Competenza presso il giudice adito. N Conf 1044'70, mass n 346591).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)