Sez. 1, Sentenza n. 12735 del 12/12/1995 (Rv. 495039 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO | Pagamento attraverso cambiale - Inadempimento del debitore - Conseguenza - Successivo adempimento al domicilio del creditore - Luogo di esecuzione dell'obbligazione - Determinazione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO
Salvo che non sia diversamente stabilito, anche quando le parti convengano che il creditore rinunci ad essere pagato nel proprio domicilio e debba richiedere il pagamento attraverso cambiali tratte o vaglia cambiari, e quindi al domicilio del debitore, se questi non paghi alla scadenza l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del creditore, riprendendo vigore la regola dell'art. 1182 cod. civ., e in tale luogo di esecuzione dell'obbligazione può essere proposta, ex art. 20 cod. proc. civ., la domanda di pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)