Sez. 1, Sentenza n. 10135 del 08/10/1981 Ud. (dep. 11/11/1981) Rv. 150931 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ DI SOSTANZE STUPEFACENTI AI FINI DELLA IPOTESI CRIMINOSA DI PICCOLO SPACCIO - ANALISI MERCEOLOGICA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ DI SOSTANZE STUPEFACENTI AI FINI DELLA IPOTESI CRIMINOSA DI PICCOLO SPACCIO - ANALISI MERCEOLOGICA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Ai fini della Determinazione della modica quantità di sostanze stupefacenti, cui si riferisce l'art. 72 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, è necessaria un'analisi merceologica, tenendosi conto della natura, della qualità e del peso delle anzidette sostanze illecitamente detenute o cedute. (nella specie, in applicazione dell'esposto principio, è stato escluso che 40 grammi di cocaina fossero da rapportare alla modica quantità, puntualizzandosi il fine ispiratore della legge n. 685 del 1975 che ha voluto colpire gli spacciatori, i trafficanti ed i produttori, eliminando l'inammissibile parificazione, contenuta nella vecchia normativa, di questi soggetti con i detentori di sostanze stupefacenti in modiche dosi). (in senso conforme: Cass. Pen. sez. 1, 16 marzo 1978, ric. Bellandi; id., sez.1, 6 maggio 1980, ric. Milani ed altri).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)