Sez. 1, Sentenza n. 5413 del 09/03/1982 Ud. (dep. 29/05/1982) Rv. 154011 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - PER USO PERSONALE NON TERAPEUTICO - ALTRE ATTIVITÀ ILLECITE MINORI - MODICA QUANTITÀ - CARATTERE UNITARIO DEL CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE - VALUTAZIONE - FATTISPECIE.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - PER USO PERSONALE NON TERAPEUTICO - ALTRE ATTIVITÀ ILLECITE MINORI - MODICA QUANTITÀ - CARATTERE UNITARIO DEL CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE - VALUTAZIONE - FATTISPECIE.*
L'aggettivo "modica", adoperato per indicare la quantità di droga, ai sensi di cui agli art. 72 e 80 della legge sugli stupefacenti, va inteso restrittivamente, nel senso, cioè, che deve trattarsi di un quantitativo minimo o esiguo. Tale valutazione, tuttavia, non può prescindere, oltre che dal peso, dalla qualità della droga, dal grado di tossicodipendenza del detentore, dal tempo di utilizzazione della sostanza. (la Corte suprema, rigettando il ricorso, ha chiarito che non può considerarsi modico il quantitativo sequestrato all'imputato di gr. 17, 8 di cannabis in quanto sufficiente per l'uso in un arco di tempo superiore ai due-tre giorni, da parte di soggetto che è risultato affetto da basso grado di assuefazione alla droga). (V mass n 150931; (V mass n 150764; (V mass n 149969; (V mass n 147705; (V mass n 144616; (V mass n 143111 più in termini).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)