Sez. 1, Sentenza n. 961 del 30/01/1992 (Rv. 475494 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - In genere | Accertamento giudiziale - Determinazione - Criteri.
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - In genere
In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini dell' accertamento del diritto all'assegno di mantenimento e della sua determinazione, occorre considerare la complessiva situazione di ciascuno dei coniugi e quindi, tener conto, oltre che dei redditi in danaro, di ogni altra utilità economicamente valutabile, ivi compresa la disponibilità della casa coniugale, oltre che dell' attitudine al lavoro del beneficiario, onde conservare a questi, se privo di reddito adeguati, il tenore di vita goduto in regime di convivenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)