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Sez. 3, Sentenza n. 19867 del 29/08/2013 (Rv. 627857 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Struttura medica specialistica convenzionata - Interesse al trasferimento di sede - Consistenza - Diritto soggettivo - Esclusione - Interesse legittimo pretensivo - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627857-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)

In tema di attività medica specialistica convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, né la normativa statale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, né la normativa regionale di cui alla legge reg. Lombardia 11 aprile 1980, n. 39, configurano un diritto soggettivo del medico o della struttura convenzionata a svolgere la propria attività nell'ambito territoriale da loro prescelto. Ne consegue che, a fronte di un potere programmatorio generale in materia sanitaria riconosciuto dalla legge alla P.A., che involge anche la dislocazione territoriale delle strutture erogatrici del servizio, in virtù di un principio di non automaticità dell'ampliamento e della modificazione della convenzione quanto alle sedi in cui il servizio stesso viene erogato, la struttura svolgente attività medico-specialistica, già convenzionata con il S.S.N. in un determinato ambito territoriale, vanta unicamente un interesse legittimo pretensivo al trasferimento della propria attività in un diverso territorio, anche infraregionale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 11/04/1980 num. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)