Sez. U, Sentenza n. 8087 del 02/04/2007 (Rv. 595927 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici della medicina generale - Controversie relative alla fase della conclusione delle convenzioni - Giurisdizione - Distinzioni - Determinazione delle zone carenti e formazione delle graduatorie - Poteri discrezionali della P.A. - Configurabilità - Individuazione concreta del medico dopo la formazione della graduatoria - Discrezionalità - Esclusione - Conseguenze - Azione del medico pretermesso per attribuzione dell'incarico, previa decisione dell'Azienda sanitaria di non avvalersi della graduatoria, a medici dipendenti in regime ospedaliero - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Nella procedura per il conferimento da parte delle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 in relazione al d.P.R. n. 500 del 1996, degli incarichi ai medici della medicina generale in regime di convenzione, mentre nella fase di individuazione delle zone carenti che l'Amministrazione intende ricoprire e nella formulazione delle graduatorie vi sono spazi per valutazioni discrezionali (cui corrisponde la posizione di interesse legittimo degli aspiranti), una volta stabilite tali graduatorie la P.A. deve procedere alle convenzioni di diritto privato sulla base dell'ordine progressivo della graduatoria, senza che residui alcun potere discrezionale. Ne consegue che ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria la controversia promossa dal medico che rivendichi il diritto alla costituzione della convenzione sulla base della sua posizione nella graduatoria e, perciò, anche quella (come dedotta nella fattispecie) relativa alla domanda proposta da un medico titolare di convenzione con incarico di specialista ambulatoriale per un determinato numero di ore per il riconoscimento del suo diritto, in base alla graduatoria conseguente ad apposito bando pubblicato dall'azienda sanitaria, all'attribuzione di un aggiuntivo incarico di medico specializzato ambulatoriale in altro settore specialistico, per un ulteriore numero di ore, e al correlato risarcimento del danno in virtù della sopravvenuta determinazione della stessa azienda di non avvalersi della formata graduatoria e di conferire il suddetto incarico a medici dipendenti in regime ospedaliero.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/07/2000 num. 205 art. 6, DPR 29/07/1996 num. 500
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)