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Sez. L, Sentenza n. 3239 del 17/03/1992 (Rv. 476295 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Sanzioni civili | Per omissione o ritardo nel pagamento della contribuzione - Effetto automatico - Imputabilità o colpa in ordine all'omissione od al ritardo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476295-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Sanzioni civili

L'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo ed è posto allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge con una presunzione "iuris et de iure", il danno cagionato all'istituto assicuratore, sicché non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione od al ritardo nel pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo suindicato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)