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Sez. L, Sentenza n. 2689 del 08/03/1995 (Rv. 490973 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Conseguenza automatica dell'omissione contributiva o del ritardo del versamento - Indagine sull'imputabilità o sulla colpa - Inammissibilità Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490973-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI

L'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo ed è posto allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva a risarcire, in misura predeterminata dalla legge con una presunzione "iuris et de iure", il danno cagionato all'istituto assicuratore, sicché non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine dell'omissione od al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo suindicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza - impugnata dal datore di lavoro - con cui il giudice di merito, in un caso in cui era sorto contrasto tra due enti assicuratori circa il regime previdenziale a cui dovesse essere assoggettato un rapporto di lavoro, aveva condannato il datore di lavoro a pagare anche le sanzioni civili in riferimento al periodo in cui egli non aveva versato i contributi ad alcuno degli enti assicuratori).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)