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Sez. 2, Sentenza n. 3375 del 06/05/1988 (Rv. 458749 - 01)

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - DISTINZIONE DALL'APPALTO.*
Stato
decisa il 1988-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458749-01

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - DISTINZIONE DALL'APPALTO.*

Il contratto con cui un imprenditore si obbliga a fornire ad un altro soggetto manufatti che rientrano nella propria normale attività produttiva, apportando ad essi le modifiche di Forma, misura e qualità richieste specificamente dalla controparte, costituisce vendita di cosa futura se dette modifiche non snaturano le caratteristiche essenziali del prodotto, ma consistano in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze dell'acquirente, mentre è da qualificarsi contratto d'appalto allorché le modifiche siano tali da dar luogo ad un prodotto diverso, nella sua essenza, da quello realizzato normalmente dal fornitore e richiedente altresì un cambiamento dei mezzi di produzione predisposti per la lavorazione di serie. (nella specie, l'impugnata sentenza -confermata dalla S.C.- aveva qualificato come compravendita il contratto concernente la fornitura di infissi metallici, sul rilievo che essi rientravano nella normale produzione di serie e che la loro realizzazione, pur avendo essi le misure e le caratteristiche adatte alla loro collocazione nello edificio per il quale erano stati richiesti, non aveva comportato alcuna modifica nell'organizzazione produttiva né la creazione di appositi stampi o altri accorgimenti particolari, ad eccezione di una marginale modifica adottata in Sede di montaggio per ovviare ad una imperfezione della base di appoggio delle finestre). (V 4020/83, mass n 428964; (V 1196/83, mass n 425982; (V 4097/80, mass n 408802).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)