Sez. 2, Sentenza n. 4020 del 11/06/1983 (Rv. 428964 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DESTINAZIONE CON LA VENDITA - CRITERI - FATTISPECIE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DESTINAZIONE CON LA VENDITA - CRITERI - FATTISPECIE.*
Ai fini della qualificazione come appalto o vendita di un contratto, allorquando alla prestazione di fare (caratterizzante l'appalto) si affianca quella di dare (caratterizzante la vendita), come nel caso in cui i materiali siano forniti dallo stesso soggetto, si deve avere riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, da considerarsi, però, non in senso oggettivo, ma con riguardo alla volontà dei contraenti, onde accertare nei singoli casi, a prescindere dal nomen iuris, se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del negozio (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo ulteriore per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa (vendita). Pertanto, qualora un soggetto, che normalmente produce un dato tipo di beni, si obblighi a fornire beni che rientrino nella sua normale attività produttiva, apportando agli stessi le modifiche richieste dalla controparte, si ha vendita di cosa futura se le modifiche non snaturino le caratteristiche del prodotto ma consistano in accorgimenti marginali e secondari, diretti a soddisfare specifiche esigenze della controparte, mentre si ha appalto se le modifiche siano tali da dar luogo ad un prodotto diverso, nella sua essenza, rispetto a quello normalmente realizzato dal fornitore. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato un appalto, e non una vendita, nel contratto di fornitura di prodotti creati con uno stampo ad hoc predisposto d'accordo tra le parti sulla base di un preciso disegno del destinatario della fornitura). (V 1196/83, mass n 425982; (V 3944/82, mass n 421889; (V 2712/82, mass n 420573).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)