Sez. 3, Sentenza n. 2324 del 22/06/1999 Cc. (dep. 20/09/1999) Rv. 214795 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Richiesta di patteggiamento - Rifiuto per incongruità della pena - Conseguente inammissibilità dell'opposizione ed esecutività del decreto - Esclusione - Emissione di decreto di giudizio immediato - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Il rifiuto di applicazione della pena concordata fra le parti da parte del giudice a motivo dell'incongruità della pena, di per se legittimo, non può determinare automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione e l'esecutività del decreto penale di condanna opposto, ma deve essere equiparato all'ipotesi contemplata dall'art. 464, comma 1, cod. proc. pen., in cui il rito alternativo non sia stato richiesto o non si perfezioni per mancanza o rifiuto del consenso da parte del P.M., con la conseguenza che, in forza dell'opposizione proposta, il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 464 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 565 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 565 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)