Sez. 1, Sentenza n. 23911 del 16/03/2004 Cc. (dep. 25/05/2004) Rv. 229253 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE | Richiesta di applicazione concordata della pena, da parte dell'opponente, priva dell'indicazione dell'entità della pena - Applicabilità dell'art. 464, comma primo, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE
In sede di opposizione a decreto penale di condanna, a fronte di una richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. formulata dalla parte opponente e priva dell'indicazione dell'entità della pena, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 464, comma primo, cod. proc. pen. , in quanto manca l'elemento essenziale sul quale il P.M. dovrebbe formulare il suo consenso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 461 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)