Sez. 2 - , Ordinanza n. 18135 del 26/06/2023 (Rv. 667970 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO | Compenso al consulente incaricato di accertare la capacità reddituale dei coniugi nel giudizio di separazione - Liquidazione - Criteri.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO
Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio cui, nell'ambito di un giudizio di separazione coniugale, sia stato affidato l'incarico di accertare la capacità reddituale dei coniugi sulla base del mero esame dei dati risultanti dalla documentazione fiscale, contabile e di conservatoria, deve applicarsi non il disposto dell'art. 2 del d.m. 30 maggio 2002, per la perizia o consulenza tecnica in materia contabile e fiscale, bensì il disposto dell'art. 3, per la perizia o consulenza tecnica in materia di valutazione di patrimoni, nonché determinarsi un compenso unitario, anziché un compenso distinto per ogni verifica compiuta, atteso che, nella valutazione dei patrimoni, la pluralità delle verifiche non esclude l'unicità dell'incarico.
DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 2, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 3, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)