diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28766 del 30/11/2017 (Rv. 646343 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO | Compenso al consulente – Accertamento valore partecipazione azionaria - Società partecipata - Liquidazione – Criteri.
Stato
decisa il 2017-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646343-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO

Al consulente tecnico d’ufficio avente l'incarico di stimare il valore delle quote pignorate di una società a responsabilità limitata, la cui attività comprenda l’assunzione ed amministrazione di una partecipazione in altra società, deve essere liquidato un compenso unitario, ai sensi dell’art. 3 del d.m. 30 maggio 2002, poiché la quota esprime una posizione contrattuale obiettivata ed ha un suo valore oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e deve pertanto essere configurata come oggetto unitario di diritti, sicché, nella valutazione della stessa, la pluralità delle verifiche non esclude l’unicità dell’incarico e non giustifica la liquidazione di un compenso distinto per ogni stima compiuta, potendo, piuttosto, la molteplicità delle operazioni rilevare nell’ambito dei valori minimi e massimi fissati per lo scaglione di riferimento.

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)