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Sez. 3, Sentenza n. 2193 del 11/08/1966 (Rv. 324286 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ECCEZIONE - IN GENERE - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - NOZIONE - NON RILEVABILITA D'UFFICIO - DIFESE - RILEVABILITA D'UFFICIO - RISOLUZIONE CONSENSUALE DI UN CONTRATTO - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - ESCLUSIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1966-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324286-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ECCEZIONE - IN GENERE - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - NOZIONE - NON RILEVABILITA D'UFFICIO - DIFESE - RILEVABILITA D'UFFICIO - RISOLUZIONE CONSENSUALE DI UN CONTRATTO - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - ESCLUSIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*

Solo le eccezioni in senso proprio - e, cioe, quelle che corrispondono a un controdiritto del convenuto, diretto all'impugnazione del diritto fatto valere dall'attore, e che potrebbe farsi valere anche separatamente e in via autonoma devono essere necessariamente dedotte dalla parte, essendone esclusa la rilevabilita di ufficio. Tutte le altre ragioni, invece, che possono portare al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza o per il successivo caducamento del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche di ufficio dal giudice. La risoluzione consensuale di un contratto costituisce un fatto estintivo dei diritti nascenti dallo stesso che non integra una eccezione in senso proprio e che, pertanto, e rilevabile di ufficio dal giudice, nella valutazione dei presupposti di accoglimento della domanda basata sulla asserita persistenza degli effetti del contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1372, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)