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Sez. 1, Sentenza n. 1113 del 19/04/1971 (Rv. 351182 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ECCEZIONE - IN GENERE - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - NOZIONE - NON RILEVABILITA D'UFFICIO - DIFESE - RILEVABILITA D'UFFICIO - RISOLUZIONE CONSENSUALE DI UN CONTRATTO - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351182-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ECCEZIONE - IN GENERE - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - NOZIONE - NON RILEVABILITA D'UFFICIO - DIFESE - RILEVABILITA D'UFFICIO - RISOLUZIONE CONSENSUALE DI UN CONTRATTO - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - ESCLUSIONE.*

Solo le eccezioni in senso proprio, e cioe quelle corrispondenti ad un controdiritto del convenuto, devono essere necessariamente dedotte dalla parte, essendone esclusa la rilevabilita d'ufficio. Tutte le altre ragioni, invece, che possono portare al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza o per il successivo caducamento del diritto con essa fatto valere possono essere rilevate anche d'ufficio. Ben puo, pertanto, il giudice, adito per la risoluzione d'un contratto per colpa del convenuto e per la condanna di costui al risarcimento del danno, accertare d'ufficio se sia avvenuta la risoluzione consensuale del contratto medesimo, atteso che la risoluzione consensuale, costituendo un mero fatto estintivo dei diritti nascenti dal contratto e fatti valere con la domanda giudiziale, non integra una eccezione in senso proprio. (Conf 2724'66, mass n 325193' 2193'66, mass n 324286).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1372

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)