Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12193 del 06/06/2011 (Rv. 617314 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | CERTALEX - Impiego pubblico - Svolgimento di mansioni superiori - Divieto retribuzione corrispondente - Abrogazione ex lege 387 del 1998 - Retroattività - Sussistenza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Nel pubblico impiego privatizzato il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal sesto comma dell'art. 56 del d.lgs n. 29/93 come modificato dall'art. 25 del d. lgs 80/1998, è stato soppresso dall'art. 15 del d.lgs n. 387 del 1998 con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma sesto ultimo periodo disposta dalla nuova norma è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e quindi in modo idoneo a incidere sulla regolamentazione applicabile all'intero periodo transitorio. La portata retroattiva della disposizione risulta peraltro conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego dell'articolo 36 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché alla conseguente intenzione del legislatore di rimuovere con la disposizione correttiva una norma in contrasto con i principi costituzionali. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.)
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1987 num. 387 art. 15, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 56 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 25 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)