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Sez. L, Sentenza n. 9130 del 17/04/2007 (Rv. 596188 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Svolgimento di mansioni superiori - Divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente - Abrogazione ai sensi della legge n. 387 del 1998 - Retroattività - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596188-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

Nel pubblico impiego privatizzato il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal comma sesto dell'art. 56 del d. lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 25 del d. lgs. n. 80 del 1998, è stato soppresso dall'art. 15 del d. lgs. n. 387 del 1998 con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma sesto, ultimo periodo, disposta dalla nuova norma è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e, quindi, in modo idoneo ad incidere sulla regolamentazione applicabile all'intero periodo transitorio. La portata retroattiva di detta disposizione risulta, peraltro, conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego dell'art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché alla conseguente intenzione del legislatore di rimuovere con la disposizione correttiva una norma in contrasto con i principi costituzionali.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1987 num. 387 art. 15, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 56 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 25 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)