Sez. L, Sentenza n. 780 del 07/02/1986 (Rv. 444324 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE AD OPERA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - ESCLUSIONE DALLA RETRIBUZIONE DEL COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE AD OPERA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - ESCLUSIONE DALLA RETRIBUZIONE DEL COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE - LEGITTIMITÀ.*
Gli artt. 36 cost. E 2109 cod. civ., nel prevedere il diritto inderogabile del lavoratore alle ferie retribuite, non stabiliscono la durata di queste, né la misura della retribuzione, riservando l'una e l'altra alla contrattazione collettiva. Pertanto, non sussistendo un principio generale di omnicomprensività della retribuzione, applicabile all'infuori delle ipotesi in cui sia espressamente previsto, devono ritenersi legittime quelle clausole del contratto collettivo che determinino le competenze del lavoratore per il periodo feriale escludendo la computabilità dei compensi per prestazioni straordinarie, nonché di tipo continuativo. (V 4148/84, mass n 422123; (V 1075/84, mass n 433232).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)