Sez. L, Sentenza n. 7684 del 01/08/1990 (Rv. 468450 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - MEDICI CONVENZIONATI CON LE USL - ASSOGGETTABILITÀ COME LIBERI PROFESSIONISTI E NON COME LAVORATORI SUBORDINATI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - MEDICI CONVENZIONATI CON LE USL - ASSOGGETTABILITÀ COME LIBERI PROFESSIONISTI E NON COME LAVORATORI SUBORDINATI.*
I medici convenzionati con le unità sanitarie locali, configurandosi il relativo rapporto come non subordinato bensì di opera professionale, ancorché contraddistinto dai caratteri della cosiddetto parasubordinazione (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.), sono assoggettabili al contributo sociale di malattia previsto per i liberi professionisti, anziché a quello previsto per i lavoratori dipendenti. (V 2181/87, mass n 451411; (V 867/86, mass n 444324; (V 218/84, mass n 432927).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 47 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 3 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., DPR 08/07/1980 num. 538 art. 1 CORTE COST., Legge 28/02/1986 num. 41 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)