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Sez. 3, Ordinanza n. 2345 del 04/02/2026 (Rv. 677824-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Azione giudiziale soggiacente a termine di decadenza - Negoziazione assistita - Rifiuto o mancata accettazione nel termine ex art. 4 d.l. n. 132 del 2014 - Effetti - Interruzione e nuovo decorso del termine decadenziale.
Stato
decisa il 2026-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677824-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

Nel caso in cui l'esercizio dell'azione giudiziale soggiaccia ad un termine di decadenza previsto dalla legge, il rifiuto o la mancata accettazione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv. dalla l. n. 162 del 2014), ne impedisce il decorso, onerando l'attore di proporre la domanda entro il medesimo termine decadenziale, nuovamente decorrente dal suddetto rifiuto o mancata accettazione ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 4, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 8, Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)