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Sez. 3, Ordinanza n. 3268 del 13/02/2026 (Rv. 677829-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Negoziazione assistita - Invito ex art. 8 d.l. n. 132 del 2014 - Impedimento della decadenza - Conseguenze - Decorrenza di un nuovo termine integrale di decadenza - Esclusione - Proposizione dell'azione giudiziale entro trenta giorni - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677829-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

In tema di negoziazione assistita, l'impedimento della decadenza derivante dalla comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita ex art. 8 del d.l. n. 132 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014) non genera un nuovo termine integrale di decadenza ma implica che l'azione giudiziale debba essere proposta nel termine di trenta giorni di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso decreto, decorrente dal rifiuto o dalla mancata accettazione nel termine dell'invito suddetto ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la comunicazione della volontà di non aderire all'invito alla negoziazione assistita, da parte del vettore, valesse a far decorrere

un nuovo termine annuale di decadenza ex art. 3, par. 6, della Convenzione di Bruxelles del 25.8.1924).

Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 4, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 8, Tratt. Internaz. 25/08/1924, Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)