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Sez. U, Sentenza n. 2579 del 25/03/1988 (Rv. 458315 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458315-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Un'espressione contenuta in uno scritto presentato al giudice è qualificabile come offensiva, ai fini dell'ordine di cancellazione contemplato dall'art. 89 cod. proc. civ., solo quando superi le esigenze della difesa (da valutarsi a prescindere dalla fondatezza delle tesi sostenute) e sia ricollegabile al mero intento di offendere l'avversario. (V 2083/74, mass n 370381).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)