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Sez. 1, Sentenza n. 2083 del 12/07/1974 (Rv. 370381 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - CANCELLAZIONE - POTERE DEL GIUDICE - PRESUPPOSTI - POTERE DELLA CASSAZIONE - SUSSISTENZA. *
Stato
decisa il 1974-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370381-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - CANCELLAZIONE - POTERE DEL GIUDICE - PRESUPPOSTI - POTERE DELLA CASSAZIONE - SUSSISTENZA. *

Perche il giudice possa disporre la cancellazione di frasi offensive, a norma dell'art 89 cod proc civ e necessario che dette frasi siano espressioni di un abuso della difesa, caratterizzato dall'intento di offendere la controparte o i suoi difensori. Il potere di disporre la cancellazione spetta anche alla Corte di Cassazione. (Conf 1261'70, mass n 346931).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)