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Sez. L, Sentenza n. 1724 del 27/01/2006 (Rv. 586650 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Decorrenza del termine annuale di impugnazione - Inammissibilità del ricorso - Esame delle censure relative a vizi della sentenza d'appello concernenti l'idonea introduzione del relativo giudizio - Preclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586650-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

L'inammissibilità del ricorso per cassazione, nella specie per decorrenza del termine annuale di impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., ha rilievo assorbente anche rispetto all'eventuale inammissibilità dell'appello per nullità della notificazione del relativo ricorso eseguita dopo la fissazione di un termine perentorio per la sua esecuzione. Ed infatti, in mancanza di una rituale impugnazione della sentenza d'appello, resta precluso l'esame di ogni censura relativa a vizi di tale pronuncia, anche se correlati alla mancanza delle condizioni procedurali di una idonea introduzione del relativo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)