Sez. L, Sentenza n. 19576 del 29/09/2004 (Rv. 577428 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Decorrenza - Decadenza dall'impugnazione - Tardiva deduzione di errore comportante nullità della sentenza - Applicazione analogica dell'art. 327 comma secondo cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
La decadenza dall'impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza è espressione di un principio generale che trova applicazione anche quando sia (tardivamente) dedotto un errore che investa di nullità la sentenza, senza che possa invocarsi un'applicazione analogica dell'art. 327 comma secondo cod. proc. civ., atteso che il termine di decadenza annuale è preordinato ad assicurare la certezza e stabilità delle situazioni giuridiche, onde una impugnazione oltre il suddetto termine può aversi solo ed esclusivamente nella ipotesi prevista dalla citata norma, dovendo qualsiasi altra ipotesi di nullità essere fatta valere con un'impugnazione tempestiva ex art. 161 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)