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Sez. 3, Sentenza n. 358 del 13/02/1970 (Rv. 345283 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - VEICOLI IN SOSTA TEMPORANEA - INAPPLICABILITA - VEICOLI IN MOVIMENTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345283-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - VEICOLI IN SOSTA TEMPORANEA - INAPPLICABILITA - VEICOLI IN MOVIMENTO - NECESSITA.*

La disposizione dell'art 107 cod stradale non disciplina le distanze fra i veicoli fermi, in temporanea sosta, ma soltanto le distanze di sicurezza cui devono essere tenuti i veicoli durante la loro marcia rispetto al veicolo che precede onde sia, in ogni caso, garantito il loro arresto tempestivo e siano evitate collisioni.*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107, Cod. Strada art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)