Sez. 1, Sentenza n. 4981 del 14/10/1985 (Rv. 442343 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - ABBANDONO DEL GODIMENTO DELL'ALLOGGIO - DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ASSEGNANTE - PROTRAZIONE PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE - ABBANDONO MOTIVATO DA RAGIONI DI VITA O DI LAVORO - IRRILEVANZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - ABBANDONO DEL GODIMENTO DELL'ALLOGGIO - DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ASSEGNANTE - PROTRAZIONE PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE - ABBANDONO MOTIVATO DA RAGIONI DI VITA O DI LAVORO - IRRILEVANZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'abbandono del godimento di un alloggio economico e popolare, che si protragga per un periodo superiore a tre mesi e manchi della preventiva autorizzazione dell'istituto assegnante, giustifica, a norma dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, la revoca dell'assegnazione, anche quando l'abbandono medesimo sia motivato da ragioni di vita o di lavoro (circostanza rilevante al diverso fine della disciplina delle cessioni in proprietà di cui all'art. 16 del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 e successive modificazioni). Tale principio manifestamente non pone la citata norma in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo dell'eccesso rispetto alla delega conferita con la legge 22 ottobre 1971 n. 865, vertendosi in tema di situazione idonea ad evidenziare la sopravvenuta cessazione del bisogno dello alloggio dell'edilizia residenziale pubblica, riconducibile nell'ambito della previsione della legge delegante.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 16, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)