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Sez. 1, Sentenza n. 1931 del 09/03/1990 (Rv. 465800 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - ABBANDONO DEL GODIMENTO DELLO ALLOGGIO - PROTRAZIONE PER OLTRE TRE MESI - PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ASSEGNANTE - REVOCA DELLA ASSEGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465800-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - ABBANDONO DEL GODIMENTO DELLO ALLOGGIO - PROTRAZIONE PER OLTRE TRE MESI - PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ASSEGNANTE - REVOCA DELLA ASSEGNAZIONE.*

L'abbandono del godimento di un alloggio economico e popolare, che si protragga per un periodo superiore a tre mesi e manchi della preventiva autorizzazione dello istituto assegnante, giustifica, (anche) nel vigore della legge 8 agosto 1977 n. 513 ed a norma del suo art. 11 lettera b, la revoca della assegnazione, pur quando l'abbandono stesso sia motivato da ragioni di vita e di lavoro (e non sorretto quindi da animus derelinquendi), essendo la revoca ispirata non da finalità sanzionatorie, bensì da quella di evitare che abitazioni destinate a categorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di chi abbia tenuto un comportamento del quale comunque si desuma che non ne abbia effettivamente bisogno. A tal fine, l'abbandono non perde il suo carattere sintomatico di Mancanza di una effettiva esigenza abitativa per il solo fatto che il provvedimento di revoca non sia stato tempestivamente adottato, ma solo in presenza di peculiari circostanze del caso singolo (nella specie, morte del figlio dell'assegnatario) che, opportunamente valutate, possono indurre l'amministrazione a tollerare un allontanamento non autorizzato. (V 6371/88, mass n 460707; (V 2133/88, mass n 457982; (V 4981/85, mass n 442343).*

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)