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Sez. 5, Sentenza n. 3427 del 12/02/2010 (Rv. 611689 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Processo tributario - Sentenza di merito - Legittimità dell'avviso di accertamento - Riconoscimento - Ricorso per cassazione - Natura innovativa della motivazione della sentenza rispetto a quella dell'avviso di accertamento - Deduzione - Mancato deposito dell'avviso - Conseguenze - Inammissibilità ex art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Stato
decisa il 2010-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611689-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si censuri la motivazione della sentenza del giudice tributario, affermandosi che la stessa ha considerato legittimo l'avviso di accertamento con una motivazione rispetto ad esso innovativa, qualora non sia depositato tale avviso, come previsto dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)