Sez. 5, Ordinanza n. 24940 del 26/11/2009 (Rv. 610762 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Processo tributario - Deposito dei documenti su cui si fonda il ricorso per cassazione - Art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Applicabilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
L'onere di depositare, nel termine perentorio fissato per il deposito del ricorso per cassazione, i documenti su cui lo stesso si fonda - imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - si applica anche nel processo tributario, non ostandovi l'art. 25, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per il quale "i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo", in quanto la stessa norma prevede, di seguito, che "le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio", con la conseguenza che non è ravvisabile alcun impedimento all'assolvimento dell'onere predetto, potendo la parte provvedere al loro deposito anche mediante la produzione in copia, alla quale l'art. 2712 cod. civ. attribuisce lo stesso valore ed efficacia probatoria dell'originale, salvo che la sua conformità non sia contestata dalla parte contro cui è prodotta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)