Sez. 5 - , Ordinanza n. 22661 del 11/09/2019 (Rv. 655071 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - CONTROVERSIE DOGANALI - IN GENERE | Accertamento doganale - Istanza di revisione - Fatto oggettivo preesistente alla dichiarazione doganale - Proponibilità - Fondamento - Documentazione non esaminata dall'Ufficio - Rilevanza - Facoltà della cd. dichiarazione incompleta - Ostatività - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - CONTROVERSIE DOGANALI - IN GENERE
In tema di dazi all'importazione, l'istanza di revisione dell'accertamento definitivo, richiesta dall'importatore o disposta d'ufficio, potendo effettuarsi solo sulla scorta degli elementi posti a fondamento dell'accertamento iniziale, può basarsi su un errore commesso dall'operatore nell'individuazione del regime daziario applicabile alla merce e, dunque, su un fatto oggettivo preesistente alla dichiarazione doganale e assistito da documentazione formatasi in epoca antecedente a quest'ultima, benché allegata solo all'istanza di revisione, atteso che, ai sensi dell'art. 78 del codice doganale comunitario di cui al reg. CEE n. 2913 del 1992 e dell'art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 374 del 1990, detta revisione, presupponendo errori involontari dell'interessato, di fatto o di diritto, può prendere in considerazione anche documenti non esaminati dall'Ufficio, a nulla rilevando che l'art. 76 del reg. n. 2913 cit. preveda la possibilità di presentare la cd. dichiarazione incompleta, consistendo questa in una facoltà rimessa alla parte che non preclude la diversa procedura del pagamento dei dazi in misura piena ed il successivo esercizio del diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato, previa istanza di revisione dell'accertamento.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 76, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 78, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)