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Sez. 5, Sentenza n. 7716 del 27/03/2013 (Rv. 627749 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Revisione dell'accertamento definitivo - Art. 11 del d.lgs. n.374 del 1990 - Presupposti - Revisione sulla base della scelta contrattuale delle parti (esportatore ed importatore) di riduzione del prezzo delle merci dopo la presentazione in dogana - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627749-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di dazi all'importazione, in base all'art. 11 del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 (il quale dispone che quando dalla revisione eseguita, sia d'ufficio che su istanza di parte emergano inesattezza, omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell'accertamento, l'ufficio procede alla relativa rettifica), la revisione dell'accertamento definitivo, richiesta dall'importatore o disposta d'ufficio, può essere effettuata solo sulla base degli elementi posti a fondamento dell'accertamento iniziale, come a seguito del riscontro di una differente qualità delle merci, del loro danneggiamento durante il trasporto o della ritenuta nuova classificazione delle stesse nelle relative voci di tariffa doganale, ma non sulla base della scelta contrattuale delle parti (esportatore ed importatore) di riduzione del prezzo delle merci importate successiva alla presentazione delle merci stesse in dogana.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)