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Sez. 1, Sentenza n. 1559 del 05/04/1978 (Rv. 390946 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - SEPARAZIONE PER COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONIUGI - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA EX LEGGE N 151 DEL 1975 NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - RINNOVAZIONE DELL'INDAGINE DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390946-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - SEPARAZIONE PER COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONIUGI - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA EX LEGGE N 151 DEL 1975 NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - RINNOVAZIONE DELL'INDAGINE DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio di legittimita, instaurato avverso sentenza che abbia pronunciato la separazione tra coniugi per colpa esclusiva di uno di essi, la sopravvenuta entrata in vigore della nuova disciplina della separazione personale, introdotta, con immediata operativita nei procedimenti pendenti, dalla legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia (artt 33 e 226), non comporta, di per se, contrariamente a quanto si verifica nella diversa ipotesi di ricorso avverso sentenza di rigetto della domanda di separazione per colpa, la necessita di una rinnovazione dell'indagine davanti al giudice di rinvio, atteso che l'accertamento di un comportamento colpevole, giustificativo della separazione giudiziale secondo il vecchio testo dell'art 151 cod civ, integra gli estremi di un riscontro dell'intollerabilita della prosecuzione della convivenza e della sua addebitabilita ad uno dei coniugi, secondo la nuova disciplina. (V 414/76, mass n 379064).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 33, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)