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Sez. 3, Sentenza n. 3898 del 13/02/1984 Ud. (dep. 03/05/1984) Rv. 163974 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - TRASPORTO SENZA CERTIFICATO DI PROVENIENZA - DESTINATARIO OBBLIGATO ALLA PREVENTIVA DENUNZIA ALL'UTIF - TRASPORTO DI QUANTITÀ INFERIORE AI DIECI QUINTALI - OBBLIGO DI MUNIRSI DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA A CARICO DEL TRASPORTATORE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: TRASPORTO AL DEPOSITO DI KG. 595 CARICATI PER ERRORE.*
Stato
decisa il 1984-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163974-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - TRASPORTO SENZA CERTIFICATO DI PROVENIENZA - DESTINATARIO OBBLIGATO ALLA PREVENTIVA DENUNZIA ALL'UTIF - TRASPORTO DI QUANTITÀ INFERIORE AI DIECI QUINTALI - OBBLIGO DI MUNIRSI DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA A CARICO DEL TRASPORTATORE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: TRASPORTO AL DEPOSITO DI KG. 595 CARICATI PER ERRORE.*

In tema di trasporto di oli minerali senza certificato di provenienza, di cui al decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474, non sussiste la responsabilità del trasportatore quando la quantità di olio trasportato non ecceda i dieci quintali e ciò anche se esso sia diretto ad un deposito di oli minerali. (nella specie l'imputato, dopo avere effettuato la consegna di quattromila litri di gasolio muniti di regolare certificato di provenienza, ne stava riportando al deposito altri 595, che erano stati caricati per errore sull'autobotte da lui condotta). (Conf mass n 155702, sul principio di massima).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 5, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 15 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)