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Sez. 3, Sentenza n. 1017 del 15/05/1967 (Rv. 327324 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - LIMITI - ECCEZIONE DELLA PARTE INTERESSATA - NECESSITA - TERMINE.*
Stato
decisa il 1967-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327324-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - LIMITI - ECCEZIONE DELLA PARTE INTERESSATA - NECESSITA - TERMINE.*

Anche nel processo esecutivo, fuori dell'ipotesi particolare prevista dall'art. 631 cod.proc.civ., l'Estinzione per inattivita delle parti, cioe a seguito dell'inosservanza di un termine perentorio fissato per la prosecuzione o per la riassunzione, non puo essere rilevata d'ufficio dal giudice, bensi deve essere eccepita dalla parte interessata, prima di ogni altra sua difesa (art. 630, secondo comma, cod. proc. civ.). pertanto, e da ritenere che, se il processo esecutivo e stato riassunto o proseguito dopo il verificarsi del fatto estintivo, l'interessato dovra proporre l'eccezione relativa immediatamente, ossia nella prima udienza dopo l'Estinzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 631, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)