Sez. 3, Sentenza n. 4478 del 20/04/1995 (Rv. 491953 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Sentenza che accerti l'esistenza del credito del debitore - Creditore procedente che lasci inutilmente trascorrere il termine di cui all'art. 630 cod. proc. civ. - Eccezione del debitore esecutato - Termine per la proposizione.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
Nel processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi, accertata con sentenza l'esistenza del credito del debitore verso il terzo, il debitore, qualora intenda sostenere che il creditore ha lasciato inutilmente decorrere il termine per la prosecuzione del processo (art. 630 cod. proc. civ.), può proporre la relativa eccezione sino a quando, con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito (artt. 552 e 553 cod. proc. cv.), non si sia conclusa la fase processuale successiva a quella di accertamento del credito medesimo (sempreché l'indicato debitore abbia ricevuto comunicazione della ripresa del processo esecutivo e della fissazione di un'udienza, dato che questa avrebbe potuto sfociare nell'assegnazione del credito e nella conseguente preclusione ad opporre l'eccezione d'estinzione del processo medesimo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 552, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)