Sez. 3 - , Sentenza n. 42121 del 08/04/2019 Ud. (dep. 15/10/2019) Rv. 277058 - 01
PENA - DETERMINAZIONE | Ritenuta ricorrenza di circostanze attenuanti – Determinazione della diminuzione di pena – Obbligo di motivazione – Sussistenza – Parametri – Fattispecie.
PENA - DETERMINAZIONE
In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice nell'applicare la diminuzione derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna che, riconosciute all'imputato le attenuanti generiche, aveva diminuito di un ottavo la pena detentiva e di un sesto quella pecuniaria, non motivando in ordine al rilevante scostamento dalla misura massima dell'entità di tale beneficio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)