Sez. 2, Sentenza n. 47064 del 21/09/2017 Ud. (dep. 13/10/2017) Rv. 271242 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Indebita percezione di pubbliche erogazioni - Truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni - Differenze - Mera condotta di "omissione di informazioni dovute" - Integrazione del reato di cui all'art. 316-ter, cod. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE
Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod. pen.) differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) per la mancanza, nel primo reato, dell'elemento dell'induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici e raggiri. (In applicazione di questo principio la S.C. ha configurato il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. anzichè quello di truffa, in una fattispecie in cui all'imputato era contestata solamente la mancata comunicazione all'I.N.P.S. del proprio trasferimento all'estero, fatto implicante la perdita del diritto all'assegno sociale)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Cod. Pen. art. 640 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)