Sez. 3, Sentenza n. 12934 del 04/06/2007 (Rv. 597724 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Titolare del diritto di riscatto - Vendita del fondo compiuta senza l'osservanza delle norme sul diritto di prelazione - Nullità - Insussistenza - Rimedi - Potere di riscatto degli aventi diritto alla prelazione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
La vendita di un fondo senza l'osservanza delle norme sul diritto di prelazione di cui agli artt. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 non è nulla, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., ma soggetta al potere di riscatto da parte degli aventi diritto alla prelazione, mentra a nulla rileva l'accidentale decadenza dalla possibilità di esperirlo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)