Sez. 3, Sentenza n. 10274 del 01/12/1994 (Rv. 488960 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Titolare del diritto di riscatto - Azione risarcitoria contro il terzo compratore in luogo del riscatto - Possibilità - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
La vendita di un fondo senza l'osservanza delle norme sul diritto di prelazione di cui agli artt. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 non è nulla, ai sensi dell'art.1418 cod.civ., ma soggetta solo al potere di riscatto del coltivatore titolare del diritto di prelazione offeso, al quale non è consentito esperire, in luogo o in vece del riscatto eventualmente omesso, azione risarcitoria contro il terzo compratore, sia perché lo esclude la previsione del rimedio specifico sia perché il compratore non ha il dovere di adoperarsi affinche l'obbligo della comunicazione del preliminare di vendita al coltivatore avente diritto alla prelazione venga osservato dal venditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)