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Sez. L, Sentenza n. 110 del 04/01/2013 (Rv. 624862 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criteri ermeneutici - Applicazione del criterio letterale - Sufficienza - Condizioni - Valutazione del comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624862-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nell'interpretare la norma collettiva, il giudice del merito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sulla base del tenore letterale della disposizione da interpretare soltanto se questo riveli l'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendo far ricorso, in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivo delle parti nell'applicazione della clausola stessa ed alla considerazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1362 e seguenti cod. civ.(Nella specie, al fine di valutare la portata della clausola contenuta in un accordo aziendale, la corte territoriale aveva negato il diritto dei lavoratori all'attribuzione dei buoni pasto ritenendo necessario il concorso del requisito dell'impossibilità di consumare il pasto; la S.C., ritenuta l'equivocità del dato letterale della disposizione, ha ravvisato la necessità di valutare il modo in cui le parti avevano fatto applicazione della corrispondente norma, contenuta nel precedente accordo collettivo e di identico contenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)