Sez. L, Sentenza n. 20599 del 30/09/2014 (Rv. 632388 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA | Dipendenti Ferrovie dello Stato - Turnisti semplici - Doppio buono pasto giornaliero - Spettanza - Condizioni - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA
In tema di contrattazione collettiva per il settore ferroviario, i turnisti semplici hanno diritto, ai sensi dell'art. 19, comma 1, punto 1.1. lett. B), del contratto aziendale Ferrovie dello Stato del 16 aprile 2003, all'indennità di mensa sia per il pranzo che per la cena qualora inizino o cessino il turno in orari che non consentano la fruizione di entrambi i pasti presso l'abitazione, a nulla rilevando l'uso generico del termine "pasto" al singolare nella predetta clausola e trovando applicazione il medesimo criterio presuntivo in ordine all'impossibilità di rientro a casa espressamente dettato per i turnisti in terza (addetti cioè, al primo e terzo turno, con intervallo del secondo).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/04/2003 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)