Sez. 1 - , Ordinanza n. 2010 del 28/01/2021 (Rv. 660372 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Procedimenti in materia di protezione internazionale - Disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017 - Ricorso per cassazione - "Doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Ai procedimenti in materia di protezione internazionale regolati dalla disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017 (conv. con modif. in l. n. 46 del 2017), non si applica il disposto dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., ove è escluso il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. contro la decisione di appello che confermi quella di primo grado, poiché si tratta di procedimenti attinenti al riconoscimento di uno "status" personale, che richiedono l'intervento necessario del pubblico ministero, al quale l'abrogato art. 19, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2011 (applicabile "ratione temporis") prevedeva che fosse data comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis com. 2, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 6, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 7, Legge 13/04/2017 num. 46, Costituzione art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)