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Sez. 1, Sentenza n. 6136 del 26/03/2015 (Rv. 634962 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO | Giudizi in materia di stato delle persone - Intervento obbligatorio del P.M. - Comunicazione degli atti - Sufficienza - Fattispecie in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale.
Stato
decisa il 2015-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634962-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO

Al fine del rispetto della prescrizione relativa all'intervento obbligatorio del P.M. nei procedimenti civili riguardanti lo stato delle persone, non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nel corso delle udienze né che rassegni le proprie conclusioni, ma è sufficiente che egli sia stato informato mediante l'invio degli atti del giudizio e così posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. (Fattispecie in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Civ. art. 263 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)