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Sez. 1, Sentenza n. 445 del 18/02/1972 (Rv. 356376 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRIVILEGI - PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - PRIVILEGIO SU IMMOBILE - AZIONE ESECUTIVA DEL FISCO - TERMINE TRIENNALE DI DECADENZA - DECORRENZA - DALLA DATA DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO - TRASFERIMENTO DEL BENE A TERZI ESTRANEI AL DEBITO D'IMPOSTA - IRRILEVANZA - CONTESTAZIONE DEL VALORE DEL BENE - DATA DELLA RELATIVA DECISIONE - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1972-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356376-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRIVILEGI - PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - PRIVILEGIO SU IMMOBILE - AZIONE ESECUTIVA DEL FISCO - TERMINE TRIENNALE DI DECADENZA - DECORRENZA - DALLA DATA DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO - TRASFERIMENTO DEL BENE A TERZI ESTRANEI AL DEBITO D'IMPOSTA - IRRILEVANZA - CONTESTAZIONE DEL VALORE DEL BENE - DATA DELLA RELATIVA DECISIONE - ININFLUENZA.*

L'Azione esecutiva del fisco per la riscossione del credito privilegiato sull'immobile gravato si estingue, ai sensi dell'art 97, comma secondo, della legge di registro (RD 30 dicembre 1923, n 3269) nel termine di tre anni fissato dalla legge medesima (art 136)per domandare il pagamento dell'imposta o del suo supplemento. Tale termine triennale che e di decadenza e non di prescrizione(e non e quindi soggetto ne a sospensioni, ne a interruzione) decorre in ogni caso dalla data di registrazione dell'atto cui si riferisce il tributo assistito dal privilegio. Il legislatore consente allo stato creditore (o a chi ad esso si surroga) di perseguire il bene anche se e passato dal patrimonio del debitore a quello di terzi estranei al debito di imposta, assegnando pero un limite certo e rigido alla durata del privilegio (in considerazione della operata deroga al sistema di pubblicita e delle esigenze di certezza nella circolazione dei beni). Va pertanto disatteso l'assunto che il dies a quo del termine di decadenza, ove sorga contestazione sul valore del bene, dovrebbe cominciare a decorrere, anziche dalla data di registrazione dell'atto, da quello della decisione della commissione distrettuale relativa alla Determinazione del valore.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)