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Sez. 1, Sentenza n. 3388 del 13/12/1973 (Rv. 367332 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE IN SURROGAZIONE DEL BOLLO E DEL REGISTRO - NEGOZIAZIONE DEI TITOLI AZIONARI - IN GENERE - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE - PRIVILEGIO - AZIONE RELATIVA - DECADENZA - TERMINE - DECORRENZA - IMPOSTA COMPLEMENTARE DI NEGOZIAZIONE - PAGAMENTO - TERMINE - LIQUIDAZIONE - ACQUIESCENZA OD OPPOSIZIONE ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - DIFFERENZA DI DISCIPLINA - ECCEZIONE DI DECADENZA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - PROPOSIZIONE DI RICORSO CONTRO L'ATTO DI ACCERTAMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI - DIES A QUO DELLA DECADENZA - SPOSTAMENTO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367332-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE IN SURROGAZIONE DEL BOLLO E DEL REGISTRO - NEGOZIAZIONE DEI TITOLI AZIONARI - IN GENERE - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE - PRIVILEGIO - AZIONE RELATIVA - DECADENZA - TERMINE - DECORRENZA - IMPOSTA COMPLEMENTARE DI NEGOZIAZIONE - PAGAMENTO - TERMINE - LIQUIDAZIONE - ACQUIESCENZA OD OPPOSIZIONE ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - DIFFERENZA DI DISCIPLINA - ECCEZIONE DI DECADENZA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - PROPOSIZIONE DI RICORSO CONTRO L'ATTO DI ACCERTAMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI - DIES A QUO DELLA DECADENZA - SPOSTAMENTO - FATTISPECIE.*

L'Azione diretta a far valere il privilegio per la riscossione dell' imposta di negoziazione si estingue (art 97 della legge di registro, richiamata dall'art 22 DL 5 settembre 1947, n 1173) per decadenza nel termine di cinque anni computabile dalla scadenza di quello stabilito per il pagamento o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito (art 21 del decreto medesimo). In proposito, ove si tratti di imposta complementare di negoziazione, viene in considerazione l'art 18 del citato DL, a norma del quale detta imposta deve essere pagata nel termine di venti giorni dalla notificazione della liquidazione da parte dell'ufficio. Questa liquidazione, nell'ipotesi in cui il valore dei titoli sia divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini contro l'avviso di accertamento (di cui all'art 4, terzo comma, ed all'art 5 del decreto), segue l'avvenuto decorso del detto termine; mentre, nella diversa ipotesi in cui il contribuente che, non intendendo aderire alla Determinazione fatta dall' amministrazione, abbia presentato ricorso alla commissione per la valutazione dei titoli presso il comitato direttivo degli agenti di cambio, segue la scadenza del termine per l'impugnativa della decisione di questa o, in caso di impugnazione, la decisione del collegio peritale centrale (artt 18, 8, 9 e 10 del decreto). Quando il terzo eccepisca la decadenza dell' amministrazione dal privilegio perche l'atto di ingiunzione fiscale risulta proposto dopo il compimento del termine di cinque anni calcolato dal momento in cui l'amministrazione stessa avrebbe potuto provvedere alla liquidazione in ipotesi di mancata contestazione dell'accertamento di maggior valore (accertamento che puo esser compiuto, quando trattasi di titoli non quotati in borsa, dal 31 maggio dell'anno cui si riferisce l'imposta, data entro la quale il contribuente deve presentare la dichiarazione del valore che attribuisce ai titoli, intendendosi in Mancanza confermato il valore resosi definitivo, a tale data, per gli anni precedenti: art 5 citato), incombe all' amministrazione l'Onere di provare che il dies a quo e rimasto in concreto spostato ad un momento successivo, a decorrere dal quale il termine di decadenza non risulti compiuto. Tale spostamento della data d'inizio per il computo del termine di decadenza si verifica, quando contro l'atto di accertamento sia stato proposto ricorso alla commissione per la valutazione dei titoli presso il comitato direttivo degli agenti di cambio, dalla decisione emessa da detta commissione. (nella specie la SC, enunciando il principio di cui in massima, ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito i quali, dopo aver rilevato che il terzo possessore dei beni gravati dal privilegio aveva reiterato durante l'intero corso del giudizio la specifica eccezione della mancata dimostrazione dell'affermazione dell' ufficio, circa un'avvenuta decisione del comitato direttivo predetto e l'avvenuta notificazione di essa, avevano escluso potersi ritenere assolto, da parte dell' amministrazione, l'Onere probatorio su tali circostanze in base alla sola affermazione, sia pur contenuta nella premessa dell'ingiunzione fiscale, dell'avvenuta Determinazione anzidetta e della sua susseguente notificazione). (V sulla prima parte, 445/72, mass n 356376; 1552/70, mass n 347414; (V sull'ultima parte, 141/63).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 97 CORTE COST., Legge 05/09/1947 num. 1173 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)