Sez. 3, Sentenza n. 11276 del 27/05/2005 (Rv. 581925 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Presupposto - Circolazione del veicolo in area pubblica - Necessità - Limiti - Fattispecie relativa a danno arrecato in area privata da veicolo rubato.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE
Perchè il danneggiato da un sinistro stradale possa agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve sussistere il nesso causale del sinistro con la circolazione su strada pubblica o su area a questa equiparata; tale situazione è configurabile ove un veicolo in circolazione su una strada pubblica, per qualsiasi motivo, sbandi invadendo un'area privata, ed ivi cagioni un danno, ma non nel caso in cui il veicolo abbia percorso la strada pubblica prima dell'evento dannoso, mentre tutta la dinamica del sinistro si sviluppi solo dopo l'ingresso nell'area privata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il nesso eziologico in un caso in cui, dopo il furto, una pala meccanica era stata condotta fino ad un'area privata ove si era verificato l'atto lesivo).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)