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Sez. 3, Sentenza n. 3538 del 15/04/1996 (Rv. 497040 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Presupposto - Riferimento al luogo ove è avvenuta la circolazione del veicolo che ha prodotto il danno - Necessità.
Stato
decisa il 1996-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497040-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE

Perché il danneggiato da un sinistro stradale possa agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 legge 24 dicembre 1969 n. 990, occorre far riferimento non al luogo ove si è verificato il danno, ma al luogo ove è avvenuta la circolazione del veicolo che ha prodotto il danno: di talché ove un veicolo in circolazione su una strada pubblica, per qualsiasi motivo, sbandi invadendo un'area privata, ed ivi cagioni un danno, il danneggiato sarà legittimato all'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)